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Reparto Polizia Amministrativa
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Resp. del Procedimento
Comm. Princ. PO dott.ssa Lucia Coin

Orari ricevimento

Squadra Attività Produttive
lunedì dalle 9:00 alle 12:00

 In caso di emergenza

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24 ore su 24 - 7 giorni su 7
Telefono 0498205100
E-mail: poliziamunicipale@comune.padova.it

 

 

 

DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Il rumore è tra i fattori di disagio per la collettività che provoca il maggior numero di richieste di intervento da parte dei cittadini e le cause di lamentela sono le più disparate; abuso di strumenti sonori, condizionatori d'aria di negozi o case private, cani che abbaiano, allarmi di appartamenti che si protraggono per un tempo eccessivo, schiamazzi e rumori provenienti da pubblico esercizio ecc.
Nel caso tali problematiche sorgano fra condòmini, se per orario espressamente vietate dal regolamento condominiale (regolarmente registrato), ci si può rivolgere all'Amministratore già in possesso degli strumenti necessari per affrontare la questione.
In alternativa, quando tale rumore interessa una singola persona o una singola famiglia, il cittadino può anche rivolgersi al Giudice di Pace per ottenere il rispetto dell'art. 844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la "normale tollerabilità". Non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia.
Nei confronti di chi provoca rumore può essere proposta anche una causa penale sulla base dell'art. 659 del C.P., disposto a tutela della quiete pubblica e privata, che prevede due ipotesi distinte di reato:
  • il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, strepitii di animali);
  • l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro disposizioni di legge o prescrizione dell'Autorità.
E' bene ricordare che la giurisprudenza in materia afferma che per la sua sussistenza "è necessario che i rumori prodotti abbiano una potenzialità diffusa verso un numero indeterminato di persone, ancorché non sia richiesto un turbamento della pubblica quiete e, una volta accertata l'idoneità della condotta, sia irrilevante la circostanza che il disturbo risulti avvertito da una o da più persone" da ciò deriva che "...per essere penalmente sanzionabile ex art. 659 del C.P. la condotta di chi produce rumori e schiamazzi deve incidere sulla tranquillità pubblica e che gli stessi rumori debbono avere la potenzialità di essere avvertiti da un numero indeterminato di persone pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possono lamentare. Conseguentemente, la contravvenzione non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non da altri, abitanti del condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406, Pres. Carlucci).

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