Custodia e conduzione animali

animali2Sono le condizioni in cui sono detenuti e condotti in luogo pubblico con comportamenti contrari al pubblico decoro (es. di deiezioni non raccolte), che recano molestia alle persone (nel caso, ad esempio, di cani di grossa taglia e/o aggressivi) o che pregiudicano l'igiene pubblica (es. allevamenti).
Tranne i casi più urgenti per i quali la Centrale attiva l'intervento con il personale a disposizione e con l'ausilio di personale del Servizio Sanitario dell'USL16, è sempre opportuno presentare via mail o di persona, esposto scritto al Comando P.M.
Nell'esposto occorre inserire:

  • proprio nominativo, dati personali e numero di telefono;
  • luogo specifico in cui si trova l'animale;
  • indicazioni sull'orario in cui si verifica l'evento;
  • descrizione dell'animale (es. boxer, nero, taglia grande);
  • descrizione dell'evento: natura, modalità e tempi (es. aggressione).

Per maggiori informazioni e approfondimenti sui comportamenti da adottare con le differenti specie animali, Vi invitiamo a consultare la sezione dedicata in maniera più completa all'argomento pubblicata nel sito WWW.PADOVANET.IT (clicca qui)

Allo scopo di tutelare il benessere di tutte le specie animali presenti sul territorio comunale ed, inoltre, per garantire l'igiene e la salute pubblica nonchè la tutela ambientale, il Comune di Padova ha emanato il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, dove sono stati individuati i doveri e gli obblighi a cui si devono attenere i detentori degli animali stessi.

 

 

Animali Smarriti o Abbandonati

Pratica riprovevole e pericolosa, l'abbandono di animali ha assunto negli ultimi anni proporzioni di importante rilievo. Recentemente il fenomeno, inizialmente riguardante i soli cani e gatti, si è esteso anche alle specie cosiddette esotiche, la cui detenzione era sottoposta a regole severe vietando di detenerne alcune e obbligando a denuncia per altre invece consentite. Fortunatamente ancora molto sporadici, ma già sono saliti agli onori delle cronache interventi di recupero di grossi rettili abbandonati in giardini e parchi pubblici o nei corsi d'acqua.
caniL'abbandono, oltre a essere una pratica crudele e degradante e oltre a rafforzare il randagismo e divenire potenziale fonte di incidenti stradali, può causare conseguenze negative alla fauna selvatica locale.
E' opportuno tenere a mente che l'abbandono di animali è punito dall'articolo 727 del C.P. (modificato nel luglio 2004 dalla Legge 189) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

animaliNel caso si fosse testimoni dell'abbandono o del maltrattamento di un animale, oltre a cercare di raccogliere quanti più elementi utili sull'autore del gesto (targa auto, descrizione della persona, indirizzo ecc), è fondamentale contattare immediatamente la Centrale Operativa della Polizia Locale del Comune dove ci si trova o quella di qualsiasi altra Forza dell'Ordine. L'intervento tempestivo, oltre a consentire di salvare l'animale, permetterà di ridurre al minimo le potenziali conseguenze del gesto.

Nel caso invece si notassero lungo le strade cani verosimilmente smarriti, è necessario, se di piccola taglia, provare a trattenerli sino all'arrivo del personale del Settore Veterinario dell'Asl di zona che verrà attivato e inviato sul posto dalla Polizia Locale di competenza per territorio. Recuperato l'animale, verrà verificata la presenza di microchip che, se presente, consentirà di procedere alla restituzione al legittimo proprietario.

FRONT OFFICE PROTOCOLLO

front officePunto di riferimento principale per i cittadini che si recano presso il Comando, l'Ufficio Front Office Protocollo si occupa dell'accoglienza del pubblico fornendo informazioni di carattere generale e coordinando l'accesso dei cittadini verso gli uffici interni alla struttura in grado di affrontare e risolvere le problematiche esposte.

Si occupa, altresì, della ricezione, smistamento, registrazione ed assegnazione dei documenti in arrivo e in spedizione.

Riceve le domande di "Accesso Atti ai documenti Amministrativi" e, una volta complete, provvede alla loro consegna ai richiedenti. Il personale preposto è, inoltre, abilitato al rilascio di permessi temporanei (max 48 ore) per il transito e/o la sosta in Z.T.L. e aree pedonali.

Duplicato Patente/Carta di circolazione

duplicato documentiIn caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida o della carta di circolazione, il titolare può ottenere il rilascio di un documento provvisorio di guida o di circolazione.
Oltre che presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione), il duplicato può essere richiesto anche presso un qualsiasi organo di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia Finanza, Polizia Locale). Il titolare, entro 48 ore dal momento in cui si accorge di non avere più il documento, deve recarsi presso un posto di Polizia per sporgere denuncia. In caso di duplicato di patente, occorre produrre, oltre ad un documento di identità valido, anche due fotografie formato tessera; in caso di duplicato di carta di circolazione il solo documento di identità.
Ricevuta la denuncia, l'organo di Polizia verifica che il documento sia effettivamente duplicabile già presso quella medesima sede. Infatti, in caso di documenti vecchi o non ancora inseriti nelle banche dati della motorizzazione, il duplicato deve essere richiesto presso gli Uffici della ex-Motorizzazione. Avuta conferma della possibilità di duplicare il documento, consegna all'interessato il permesso provvisorio informandolo che riceverà per posta in contrassegno direttamente al proprio domicilio il duplicato richiesto, da parte degli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il permesso provvisorio è valido fino a quando non si ottiene il duplicato del documento ma, attenzione, non è riconosciuto valido all'estero, nemmeno nei paesi dell'Unione Europea.
In caso di ritrovamento, successivo alla richiesta di duplicato, del documento inizialmente smarrito o ritenuto sottratto, lo stesso documento non è più utilizzabile. Il documento deve essere distrutto anche se ancora non si è ricevuto il duplicato. E' buona norma, in ogni caso, dare comunicazione all'organo di polizia cui ci si era precedentemente rivolti, per far revocare la ricerca del documento denunciato.

Euro Cosa?

limit trafficolimit traffico.2jpgEuro 1,2, 3 o 4? Alzi la mano chi non si è mai sentito fare questa domanda da un cittadino. Per capire a quale "classe" appartiene il nostro veicolo, non rimane che prendere la carta di circolazione.

Sulla quelle di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive mentre su quelle di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.

Nella tabella di seguito, le sigle che corrispondono alle differenti norme di omologazione (fonte: ARPA Emilia Romagna) o, in alternativa, è possibile effettuare la ricerca on-line sul sito www.ilportaledellautomobilista.it cliccando qui.

EURO 1

(immatricolate dopo il 31.12.1992)

· 93/59 CEE con catalizzatore; 91/441 CEE; 91/542 CEE punto 6.2.1.A

EURO 2

(immatricolate dopo il 1.1.1997)

91.542 punto 6.2.1.B; 94/12 CEE; 96/1 CE; 96/44 CEEM; 96/69 CE; 98/77 CE

E´ possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:
96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36; 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38; 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38; 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE; 92/97/CEE - 94/12 CEE;
96/20 CE - 96/44 CE; 96/20 CE - 96/1 CE; 96/20 CE - 94/12 CEE; 92/97/CE - 96/69 CE
92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE; 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE; 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE; 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE; CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
1999/102/CE rif. 96/69/CE; 98/77 CE; CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE;

EURO 3

(immatricolate dopo il 1.1.2001)

98/69 CE; 98/77 CE rif 98/69 CE; 99/96 CE; 99/102 CE rif. 98/69 CE;
2001/1 CE rif 98/69 CE; 2001/27 CE; 2001/100 CE A; 2002/80 CE A;
2003/76 CE A

EURO 4

(immatricolate dopo il 1.1.2006)

98/69/CE B; 98/77/CE rif. 98/69/CE B; 1999/96 CE B;1999/102 CE B rif. 98/69/CE B; 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B; 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B; 2001/27 CE B; 2001/100 CE B; 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1;· 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

Euro 5

(omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)


2005/55/CE B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C; 99/96 fase III oppure Riga B2 o C; 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C; 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C.

 

 

certificato proprietà

Duplicato Certificato di Proprietà

In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà  o del foglio complementare, l'intestatario del veicolo o persona da lui incaricata (munita di delega e di copia del documento di identità dell'intestatario), deve richiedere il rilascio del duplicato all'ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Presso i predetti Uffici occorre presentare copia della denuncia resa di fronte ad un organo di Polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia e una fotocopia di un documento di riconoscimento dell'intestatario del veicolo.

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