Limitazioni al Traffico

Durante la stagione invernale i valori di alcuni agenti inquinanti raggiungono concentrazioni elevate. Quando viene individuata una concentrazione superiore alla misura prevista per legge, l'Amministrazione attua una la Limitazione alla Circolazione in tutto il territorio comunale di alcune categorie di veicoli. E' ormai consueto il divieto per tutti i veicoli alimentati a benzina definiti "NO KAT" (euro 0) mentre di volta in volta l'Ordinanza introduce nuove limitazioni per i restanti veicoli a benzina e Diesel.
Anche per l'inverno 2014-2015 è stata emanata l'Ordinanza n. 707 del 24/10/2014 relativa alla limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.
Ai sensi di tale Ordinanza, le limitazioni verranno applicate nel periodo
dal 10 novembre al 18 dicembre 2014 (compreso) e dal 12 gennaio al 03 aprile 2015,
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Info www.padovanet.it
I veicoli interessati da tale provvedimento la cui circolazione è vietata sono:
- veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,
- veicoli alimentati a diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2,
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.
Veicoli che possono circolare sono:
- veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione nonché di un'autodichiarazione attestante la mancanza di mezzo pubblico;
- veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", classificati come speciali o ad uso specifico, di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione dirigenziale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004;
- autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S, limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate.
Vie non soggette alle limitazioni:
- comparto viario della Zona Industriale;
- anello delle tangenziali costituito dalle vie:
- via Po (tratto compreso tra il confine con il Comune di Limena e c.so Australia),
- c.so Australia,
- c.so Boston, comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme,
- tangenziale sud,
- c.so 1° Maggio,
- c.so Esperanto,
- c.so Kennedy,
- c.so Argentina,
- ponte Darwing,
- c.so Irlanda,
- via Boves,
- c.so 13 Giugno;
- via San Marco (tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo),
- v.le delle Grazie,
- raccordo Gandhi,
- raccordo Ezio Franceschini,
- via Friburgo,
- via del Plebiscito,
- via Luigi Einaudi,
- c.so Stati Uniti (tratto compreso tra c.so Argentina ed il casello autostradale di PD Z.I.),
- via Chiesanuova,
- via dei Colli,
- via Bembo (tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale),
- via G.B. Ricci,
- via C. Goldoni (tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera),
- via F. Rismondo (tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera), - via Avanzo (tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'italia),
- ponte Unità d'Italia,
- via Guizza (tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore),
- via Pontevigodarzere (tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale),
- via Rocco,
- via Coppi.
Titolo autorizzatorio
L'Ordinananza prevede dei casi specifici di deroga; in questi casi la circolazione è permessa con la compilazione di un "Titolo Autorizzatorio" da parte del conducente. Si tratta di una dichiarazione che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Deve essere esposto ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne fanno richiesta.
Il "titolo autorizzatorio" è previsto nei seguenti casi:
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o cerimonie funebri (compresi i veicoli al seguito);
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo prenotazione, impegnativa o attestazione dell'avvenuta prestazione medica;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità,
- veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.
Per informazioni
Info limitazioni nel Comune di Padova
Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico - Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne - Comune di Padova
palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (cortile interno) e via Oberdan, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205572
orario: da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
N.B.: In casi eccezionali è possibile richiedere un'autorizzazione in deroga, rispetto ai casi previsti dall'Ordinanza, presentando una richiesta al Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso. La richiesta deve essere fatta, almeno 5 giorni prima, via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Per informazioni chiamare lo 049 8205101 (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00).
FERMI - SEQUESTRI
Il Codice della Strada prevede in occasione della violazione di alcuni illeciti l'applicazione obbligatoria di sanzioni accessorie quali appunto il fermo amministrativo e il sequestro amministrativo. Il Fermo Amministrativo si differenzia dal Sequestro perché non ha natura cautelare, non è finalizzato ad altro successivo ed eventuale provvedimento (il sequestro infatti può comportare la confisca), e soprattutto perché ha una durata definita trascorsa la quale il veicolo va restituito. Di seguito forniamo una breve panoramica delle due sanzioni e degli articoli che ne regolano l'applicazione.
FERMO AMMINISTRATIVO
In tutti i casi di fermo di ciclomotori o motocicli, dispone l'art. 214 del Codice della Strada, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero con carro attrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. Se superiore ai 30 giorni, il proprietario o l' avente titolo puo' chiedere l' affidamento in custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilita' presentando la richiesta presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L. di Padova. Unica eccezione è prevista dall' art. 171/3 c. che ne consente l' affidamento esclusivamente al proprietario a condizione che lo stesso possa condurre il veicolo sino al luogo di custodia nel rispetto delle altre norme del cds, e salva l'eventuale applicazione contemporanea di altro fermo o sequestro. Nel fermo di altre categorie di veicoli, questi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario. Il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 214 co. 1 con 770 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
- Nei casi previsti dagli artt. 207/3 e 202/2 quater (obbligo del pagamento immediato delle sanzioni), il veicolo viene sempre affidato al custode sino all' avvenuto pagamento della sanzione o al versamento di una cauzione nelle mani dell' agente accertatore pari ad un quarto del massimo della sanzione edittale. in tutti i casi il fermo non puo' avere durata superiore ai 60 giorni.
- Se la sanzione accessoria del fermo deriva dalla violazione dell'art. 116/15 o dell'art. 186/2 bis (guida senza patente o con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l) e' previsto il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, con medesime regole del primo caso per gli affidamenti. Nell'applicazione del Fermo, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.
I veicoli non possono essere mai affidati a minorenni ai quali, peraltro, in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno in seguito notificati all' esercente la potesta' ed al proprietario del veicolo.
Per il recupero dei veicoli, su disposizioni prefettizie, viene utilizzato il sistema SIVES che, contattato, invia sul posto idoneo veicolo di una delle Ditte abilitate al servizio. A queste imprese vanno versate le competenze per il recupero e custodia del veicolo.
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potra' essere rimosso sino alla fine del fermo che viene ratificata con un verbale di restituzione compilato presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L alla presenza dell'avente titolo o del proprietario.
Qualora il veicolo sia rimasto affidato al custode e siano trascorsi 3 mesi dalla scadenza del fermo senza che l' avente titolo o il proprietario abbia richiesto la restituzione del veicolo o ritirato lo stesso dal deposito previo pagamento delle spese di recupero e custodia, il veicolo verra' considerato abbandonato e diverra' di proprieta' del demanio dello stato ai sensi dell' art. 1 del d.p.r. 189/2001.
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E PENALE
In tutti i casi di sequestro di ciclomotori o motocicli, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero dalla strada con carroattrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. qualora non venga disposto il dissequestro entro i primi 30 giorni dal sequestro, nei successivi 10 giorni il proprietario deve chiedere l' affidamento in custodia del veicolo; in caso contrario il veicolo diviene di proprieta' del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario. Per i sequestri di altre categorie di veicoli gli stessi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario: il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 213 co. 2 ter con sanzione di 1818 euro e sospensione patente da 1 a 3 mesi.
Qualora il veicolo non possa essere affidato in strada, il proprietario o l' avente titolo deve chiedere l' affidamento entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro al proprietario; in caso contrario il veicolo diviene di proprieta' del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario. All'atto dell'applicazione della sanzione accessoria del sequestro, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.
I veicoli non possono essere mai affidati a minorenni ai quali in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno notificati all' esercente la potesta' ed al proprietario del veicolo. Il recupero e la custodia del veicolo seguono le medesime condizioni applicate per i fermi. Sul veicolo sottoposto a sequestro amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potra' essere rimosso sino alla fine del sequestro.
In tutti i casi di sequestro del veicolo ne consegue la confisca con ordinanza della prefettura di padova, eccezion fatta per il sequestro operato ai sensi dell' art. 193 co. 2 del cds (copertura assicurativa) per cui puo' essere disposto il dissequestro previo pagamento integrale della sanzione ed esibizione di certificato assicurativo valido per almento 6 mesi, entro 60 giorni dalla notifica del verbale al proprietario del veicolo; se ciò non avviene il veicolo viene confiscato con ordinanza della prefettura di padova.
In caso di confisca, il proprietario, o chi ha in custodia il veicolo se persona diversa, deve consegnare lo stesso presso Autodemolizione Veneta snc a propria cura e spese entro 30 giorni da quando e' divenuta esecutiva l' ordinanza di confisca. L' ordinanza di confisca diviene esecutiva qualora non sia stata opposta al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica al proprietario, o in caso di rigetto dell'opposizione. Per i sequestri operati in ipotesi di reato ai sensi dell' art. 224 ter cds, il veicolo viene sempre affidato al custode, ed esclusivamente il proprietario puo' chiedere in un secondo momento l' affidamento in custodia, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli per i quali l' affidamento puo' essere chiesto solo trascorsi 30 giorni in deposito.