Rimozione Velocipedi Stazione

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DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

Il rumore è tra i fattori di disagio per la collettività che provoca il maggior numero di richieste di intervento da parte dei cittadini e le cause di lamentela sono le più disparate; abuso di strumenti sonori, condizionatori d'aria di negozi o case private, cani che abbaiano, allarmi di appartamenti che si protraggono per un tempo eccessivo, schiamazzi e rumori provenienti da pubblico esercizio ecc.
Nel caso tali problematiche sorgano fra condòmini, se per orario espressamente vietate dal regolamento condominiale (regolarmente registrato), ci si può rivolgere all'Amministratore già in possesso degli strumenti necessari per affrontare la questione.
In alternativa, quando tale rumore interessa una singola persona o una singola famiglia, il cittadino può anche rivolgersi al Giudice di Pace per ottenere il rispetto dell'art. 844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la "normale tollerabilità". Non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia.
Nei confronti di chi provoca rumore può essere proposta anche una causa penale sulla base dell'art. 659 del C.P., disposto a tutela della quiete pubblica e privata, che prevede due ipotesi distinte di reato:
  • il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche, strepitii di animali);
  • l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro disposizioni di legge o prescrizione dell'Autorità.
E' bene ricordare che la giurisprudenza in materia afferma che per la sua sussistenza "è necessario che i rumori prodotti abbiano una potenzialità diffusa verso un numero indeterminato di persone, ancorché non sia richiesto un turbamento della pubblica quiete e, una volta accertata l'idoneità della condotta, sia irrilevante la circostanza che il disturbo risulti avvertito da una o da più persone" da ciò deriva che "...per essere penalmente sanzionabile ex art. 659 del C.P. la condotta di chi produce rumori e schiamazzi deve incidere sulla tranquillità pubblica e che gli stessi rumori debbono avere la potenzialità di essere avvertiti da un numero indeterminato di persone pur se, poi, in concreto, soltanto alcune persone se ne possono lamentare. Conseguentemente, la contravvenzione non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non da altri, abitanti del condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti (Cass. Pen., sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1406, Pres. Carlucci).

Pubblici Esercizi

Per quanto riguarda i rumori eccessivi prodotti dagli avventori all'interno del locale o all'esterno dello stesso recanti disturbo alle persone, sarà ritenuto responsabile il gestore del locale stesso in quanto il suo ruolo gli impone l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli avventori non degeneri in condotte contrastanti con le norme concernenti la quiete pubblica.

Attività rumorose temporanee

Infine le attività rumorose temporanee (cantieri edili, stradali, concerti, manifestazioni, attività di giardinaggio ecc.), trattandosi di attività temporanee possono emettere livelli di rumore più elevati di quelli previsti per le sorgenti sonore fisse, a condizione tuttavia che siano rispettate le prescrizioni imposta da eventualei autorizzazioni.
Tuttavia si evidenzia che, qualora si rendesse necessaria la misurazione dell'emissione causante il disagio, unico ente preposto è l'A.R.P.A. regionale.
Il Comune di Padova, per disciplinare le attività rumorose si è dotato di apposito Regolamento. Il documento contiene l'indicazione sui giorni ed orari in cui le varie attività rumorose possono essere eseguite. Il documento è disponibile per il download attraverso il link a lato della pagina.

AREE IN DEGRADO E NOMADISMO DEI RIFIUTI

NOMADISMO DEI RIFIUTI

rifiuti 2Sulla scorta di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), che più genericamente sancisce il divieto di abbandono e di deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, il Comune di Padova ha emanato uno specifico Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani diretto a disciplinare la gestione dei "rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani" e ad assicurare la tutela del decoro e dell'igiene ambientale. Tale Regolamento ha introdotto una serie di divieti relativi alla gestione ed al conferimento dei rifiuti domestici e in modo particolare, al fine di arginare il cosiddetto fenomeno del "nomadismo dei rifiuti" (molto sentito nel nostro territorio), quello previsto dall'art. 6 c.4 lett “M”), che così recita: "E' inoltre vietato......”M”) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale". Alla sanzione pecuniaria di Euro 300 incorre chiunque, residente al di fuori del Comune di Padova, conferisce i propri rifiuti urbani nei contenitori presenti nel territorio di Padova. La norma evidenzia, altresì, il divieto di "Deporre qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente costituiti"; la violazione di tale divieto prevede la sanzione di Euro 125 per le utenze domestiche e Euro 250 per le attività produttive. Inoltre dispone il divieto di "Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie), pena la sanzione di Euro 125. Si ricorda a tal proposito che, tutta la cittadinanza può chiamare il Servizio Clienti al numero verde 800 955 988 (la chiamata è gratuita da rete fissa e mobile), da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Dal 2021 la Squadra Tutela Ambientale, è dotata anche di telecamere mobili, cd. foto-trappole, per contrastare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati e del predetto nomadismo dei rifiuti.


AREE IN DEGRADO
abusi edilizia 2
La Polizia Municipale svolge un'intensa attività di controllo riferita alle cosiddette "aree incolte". Si tratta di aree private scoperte lasciate in stato di abbandono da parte dei possessori/proprietari. L'incuria da parte di quest'ultimi, oltre a sminuire il decoro del territorio e delle aree private attigue, determina la crescita incontrollata di una vegetazione infestante, che molto spesso invade anche spazi comuni, compromettendo a volte la visibilità a danno della sicurezza stradale. Lo stato di abbandono, l'accumulo di rifiuti e, in alcuni casi, anche la presenza di edifici dismessi in precarie condizioni, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti e animali nocivi alla salute e pregiudica la sicurezza del luogo, spesso infatti gli immobili, in evidente stato di decadimento, diventano ricoveri di fortuna per persone senza fissa dimora.Sono davvero numerose le segnalazioni che pervengono al Comando di Polizia Locale di cittadini che denunciano lo stato di abbandono e degrado di terreni, giardini, cortili, aree pertinenziali ecc.; è evidente che la problematica si manifesta in particolare nei mesi estivi quando il clima contribuisce ad incrementare gli effetti dannosi di tale fenomeno.Il personale della Polizia Locale, particolarmente impegnato su tale fronte, effettuata la verifica in loco dello stato dell'area, qualora sussistano i presupposti, contesta ai responsabili la violazione amministrativa prevista dalla normativa locale vigente, di 100 €, intimando contestualmente ai trasgressori l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area entro 10 giorni. Nel caso in cui vi sia inottemperanza all'obbligo viene emessa una nuova sanzione di 250€ con contestuale Ordinanza Dirigenziale e, nel caso di nuova inottemperanza, l'aAmministrazione Comunale esegue un intervento sostitutivo a spese del proprietario.E' evidente che una maggiore attenzione e senso di responsabilità da parte dei proprietari delle aree potrebbero di certo contribuire ad un'attenuazione del problema che invece, negli ultimi anni, ha avuto una considerevole espansione con inevitabile aumento delle sanzioni elevate.

Sulla scorta di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), che più genericamente sancisce il divieto di abbandono e di deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, il Comune di Padova ha emanato uno specifico Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani diretto a disciplinare la gestione dei "rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani" e ad assicurare la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Tale Regolamento ha introdotto una serie di divieti relativi alla gestione ed al conferimento dei rifiuti domestici e in modo particolare, al fine di arginare il cosiddetto fenomeno del "nomadismo dei rifiuti" (molto sentito nel nostro territorio), quello previsto dall'art. 6 c.4 lett “M”), che così recita:

"E' inoltre vietato......”M”) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale". Alla sanzione pecuniaria di Euro 300 incorre chiunque, residente al di fuori del Comune di Padova, conferisce i propri rifiuti urbani nei contenitori presenti nel territorio di Padova.

La norma evidenzia, altresì, il divieto di "Deporre qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente costituiti"; la violazione di tale divieto prevede la sanzione di Euro 125 per le utenze domestiche e Euro 250 per le attività produttive. Inoltre dispone il divieto di "Incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da frazione verde" (sfalci, potature, fogliame, ramaglie), pena la sanzione di Euro 125.

Si ricorda a tal proposito che, tutta la cittadinanza puoi chiamare il Servizio Clienti al numero verde 800 955 988 (la chiamata è gratuita da rete fissa e mobile), da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Dal 2021 la Squadra Tutela Ambientale, è dotata anche di telecamere mobili, foto-trappole, per contrastare il fenomeno degli abbandoni indiscriminati e del predetto nomadismo dei rifiuti.

Nel periodo dal 15 al 21 giugno 2015 la Polizia Locale effettuerà un servizio di polizia stradale con utilizzo di strumentazione tecnica "telelaser", finalizzato a prevenire e reprimere i comportamenti più pericolosi tenuti dai conducenti, alla guida di auto e motoveicoli, sulle strade della nostra città. Il controllo si concentrerà in particolare lungo le seguenti arterie, con posti di controllo organizzati in giorni ed orari diversi.

  • via Durer
  • via Vigonovese
  • via Grassi
  • c.so Spagna
  • via Asconio Pediano

  • via Bembo
  • via Sarpi
  • via Sorio
  • via Chiesanuova
  • via Alichiero
telelaser padova

Le località oggetto del controllo sono state individuate anche sulla base delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e dalle segnalazioni pervenute dagli operatori. L'attività verrà svolta da personale in uniforme e con veicoli provvisti dei colori d'istituto; tutte le postazioni saranno preventivamente segnalate agli utenti della strada tramite il cartello di "controllo elettronico della velocità". Altro personale svolgerà un servizio di presidio nelle aree critiche dei quartieri, inoltre proseguirà il controllo del rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli con portata superiore alle 3,5 tonnellate.

STALKING - MALTRATTAMENTI - VIOLENZE

VIOLENZA IN FAMIGLIAPur non avendo ancora raggiunto i numeri impressionanti di alcune nazioni estere, anche in Italia il fenomeno della violenza in famiglia e nei rapporti sentimentali in genere, le persecuzioni messe in atto dagli ex compagni, i maltrattamenti e gli abusi in genere contro le donne e i minori, rappresentano una percentuale rilevante tra le richieste d'intervento rivolte ai numeri d'emergenza, specie in ore serali e notturne.
VIOLENZA IN FAMIGLIA2Per dare una risposta qualificata alla vittima di questi gravi reati, così insidiosi perché investono nella maggior parte delle volte gli affetti e la sfera più intima della vita delle persone, il Comando P.L. ha predisposto una speciale sezione assegnandone la Responsabilità di Procedimento al Vice Commissario Zanforlin Catia, appositamente formata sia sulla normativa che sulle migliori procedure.
Sulla base dell'esperienza acquisita negli anni in questi ambiti, il personale addetto opera in borghese e in collaborazione con le altre professionalità nei casi in cui è necessario il loro coinvolgimento: Azienda Ospedaliera, Servizi Sociali, Centro Antiviolenza, Comunità accoglienza minori, Mediatori Culturali e Mentor di Comunità.

 

Sportello Stalking Padova

Limitazioni al Traffico

Limitazioni al Traffico

limit trafficoDurante la stagione invernale i valori di alcuni agenti inquinanti raggiungono concentrazioni elevate. Quando viene individuata una concentrazione superiore alla misura prevista per legge, l'Amministrazione attua una la Limitazione alla Circolazione in tutto il territorio comunale di alcune categorie di veicoli. E' ormai consueto il divieto per tutti i veicoli alimentati a benzina definiti "NO KAT" (euro 0) mentre di volta in volta l'Ordinanza introduce nuove limitazioni per i restanti veicoli a benzina e Diesel. 
Anche per l'inverno 2014-2015 è stata emanata l'Ordinanza n. 707 del 24/10/2014 relativa alla limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico.
Ai sensi di tale Ordinanza, le limitazioni verranno applicate nel periodo dal 10 novembre al 18 dicembre 2014 (compreso) e dal 12 gennaio al 03 aprile 2015, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Info www.padovanet.it
 


I veicoli interessati da tale provvedimento la cui circolazione è vietata  sono:

  • veicoli alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,
  • veicoli alimentati a diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2,
  • motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Veicoli che possono circolare sono:

  • veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
  • autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
  • veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
  • veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
  • veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  • veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
  • veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
  • veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
  • veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione nonché di un'autodichiarazione attestante la mancanza di mezzo pubblico;
  • veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
  • veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
  • veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  • veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
  • veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", classificati come speciali o ad uso specifico, di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione dirigenziale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004;
  • autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S, limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate.

 

Vie non soggette alle limitazioni:

  • comparto viario della Zona Industriale;
  • anello delle tangenziali costituito dalle vie:

- via Po (tratto compreso tra il confine con il Comune di Limena e c.so Australia),
- c.so Australia,
- c.so Boston, comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme,
- tangenziale sud,
- c.so 1° Maggio,
- c.so Esperanto,
- c.so Kennedy,
- c.so Argentina,
- ponte Darwing,
- c.so Irlanda,
- via Boves,
- c.so 13 Giugno;
- via San Marco (tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo),
- v.le delle Grazie,
- raccordo Gandhi,
- raccordo Ezio Franceschini,
- via Friburgo,
- via del Plebiscito,
- via Luigi Einaudi,
- c.so Stati Uniti (tratto compreso tra c.so Argentina ed il casello autostradale di PD Z.I.),
- via Chiesanuova,
- via dei Colli,
- via Bembo (tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale),
- via G.B. Ricci,
- via C. Goldoni (tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera),
- via F. Rismondo (tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera), - via Avanzo (tratto compreso tra via Del  Plebiscito ed il ponte Unità d'italia),
- ponte Unità d'Italia,
- via Guizza (tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore),
- via Pontevigodarzere (tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale),
- via Rocco,
- via Coppi.


Titolo autorizzatorio
L'Ordinananza prevede dei casi specifici di deroga; in questi casi la circolazione è permessa con la compilazione di un  "Titolo Autorizzatorio" da parte del conducente. Si tratta di una dichiarazione che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Deve essere esposto ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne fanno richiesta.

Il "titolo autorizzatorio" è previsto nei seguenti casi:

  • veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o cerimonie funebri (compresi i veicoli al seguito);
  • veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo prenotazione, impegnativa o attestazione dell'avvenuta prestazione medica;
  • veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità,
  • veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
  • veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

Per informazioni
Info limitazioni nel Comune di Padova
Urp - Ufficio per le relazioni con il pubblico - Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne - Comune di Padova
palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (cortile interno) e via Oberdan, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205572
orario: da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 13:00, martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

N.B.: In casi eccezionali è possibile richiedere un'autorizzazione in deroga, rispetto ai casi previsti dall'Ordinanza, presentando una richiesta  al Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso. La richiesta deve essere fatta, almeno 5 giorni prima, via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Per informazioni chiamare lo 049 8205101 (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00).

 

FERMI - SEQUESTRI

fermisequestriIl Codice della Strada prevede in occasione della violazione di alcuni illeciti l'applicazione obbligatoria di sanzioni accessorie quali appunto il fermo amministrativo e il sequestro amministrativo. Il Fermo Amministrativo si differenzia dal Sequestro perché non ha natura cautelare, non è finalizzato ad altro successivo ed eventuale provvedimento (il sequestro infatti può comportare la confisca), e soprattutto perché ha una durata definita trascorsa la quale il veicolo va restituito. Di seguito forniamo una breve panoramica delle due sanzioni e degli articoli che ne regolano l'applicazione.


FERMO AMMINISTRATIVO

  • fermisequestriIn tutti i casi di fermo di ciclomotori o motocicli, dispone l'art. 214 del Codice della Strada, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero con carro attrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. Se superiore ai 30 giorni, il proprietario o l' avente titolo puo' chiedere l' affidamento in custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilita' presentando la richiesta presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L. di Padova. Unica eccezione è prevista dall' art. 171/3 c. che ne consente l' affidamento esclusivamente al proprietario a condizione che lo stesso possa condurre il veicolo sino al luogo di custodia nel rispetto delle altre norme del cds, e salva l'eventuale applicazione contemporanea di altro fermo o sequestro. Nel fermo di altre categorie di veicoli, questi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario. Il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 214 co. 1 con 770 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
  • Nei casi previsti dagli artt. 207/3 e 202/2 quater (obbligo del pagamento immediato delle sanzioni), il veicolo viene sempre affidato al custode sino all' avvenuto pagamento della sanzione o al versamento di una cauzione nelle mani dell' agente accertatore pari ad un quarto del massimo della sanzione edittale. in tutti i casi il fermo non puo' avere durata superiore ai 60 giorni.
  • Se la sanzione accessoria del fermo deriva dalla violazione dell'art. 116/15 o dell'art. 186/2 bis (guida senza patente o con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l) e' previsto il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, con medesime regole del primo caso per gli affidamenti. Nell'applicazione del Fermo, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.

fermisequestriI veicoli non possono essere mai affidati a minorenni ai quali, peraltro, in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno in seguito notificati all' esercente la potesta' ed al proprietario del veicolo.
Per il recupero dei veicoli, su disposizioni prefettizie, viene utilizzato il sistema SIVES che, contattato, invia sul posto idoneo veicolo di una delle Ditte abilitate al servizio. A queste imprese vanno versate le competenze per il recupero e custodia del veicolo.
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potra' essere rimosso sino alla fine del fermo che viene ratificata con un verbale di restituzione compilato presso l' ufficio fermi e sequestri del Comando P.L alla presenza dell'avente titolo o del proprietario.
Qualora il veicolo sia rimasto affidato al custode e siano trascorsi 3 mesi dalla scadenza del fermo senza che l' avente titolo o il proprietario abbia richiesto la restituzione del veicolo o ritirato lo stesso dal deposito previo pagamento delle spese di recupero e custodia, il veicolo verra' considerato abbandonato e diverra' di proprieta' del demanio dello stato ai sensi dell' art. 1 del d.p.r. 189/2001.


SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E PENALE
fermisequestriIn tutti i casi di sequestro di ciclomotori o motocicli, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero dalla strada con carroattrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. qualora non venga disposto il dissequestro entro i primi 30 giorni dal sequestro, nei successivi 10 giorni il proprietario deve chiedere l' affidamento in custodia del veicolo; in caso contrario il veicolo diviene di proprieta' del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario. Per i sequestri di altre categorie di veicoli gli stessi devono essere affidati all' avente titolo o al proprietario: il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo e' sanzionato ai sensi dell' art. 213 co. 2 ter con sanzione di 1818 euro e sospensione patente da 1 a 3 mesi.
Qualora il veicolo non possa essere affidato in strada, il proprietario o l' avente titolo deve chiedere l' affidamento entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro al proprietario; in caso contrario il veicolo diviene di proprieta' del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario. All'atto dell'applicazione della sanzione accessoria del sequestro, viene sempre ritirato il documento di circolazione qualora presente, che viene custodito unitamente alla pratica presso l' ufficio fermi e sequestri.


fermisequestriI veicoli non possono essere mai affidati a minorenni ai quali in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno notificati all' esercente la potesta' ed al proprietario del veicolo. Il recupero e la custodia del veicolo seguono le medesime condizioni applicate per i fermi. Sul veicolo sottoposto a sequestro amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potra' essere rimosso sino alla fine del sequestro.
In tutti i casi di sequestro del veicolo ne consegue la confisca con ordinanza della prefettura di padova, eccezion fatta per il sequestro operato ai sensi dell' art. 193 co. 2 del cds (copertura assicurativa) per cui puo' essere disposto il dissequestro previo pagamento integrale della sanzione ed esibizione di certificato assicurativo valido per almento 6 mesi, entro 60 giorni dalla notifica del verbale al proprietario del veicolo; se ciò non avviene il veicolo viene confiscato con ordinanza della prefettura di padova.
In caso di confisca, il proprietario, o chi ha in custodia il veicolo se persona diversa, deve consegnare lo stesso presso Autodemolizione Veneta snc a propria cura e spese entro 30 giorni da quando e' divenuta esecutiva l' ordinanza di confisca. L' ordinanza di confisca diviene esecutiva qualora non sia stata opposta al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica al proprietario, o in caso di rigetto dell'opposizione. Per i sequestri operati in ipotesi di reato ai sensi dell' art. 224 ter cds, il veicolo viene sempre affidato al custode, ed esclusivamente il proprietario puo' chiedere in un secondo momento l' affidamento in custodia, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli per i quali l' affidamento puo' essere chiesto solo trascorsi 30 giorni in deposito.

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