Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Anno 2013
La Revisione è il controllo diretto ad accertare il permanere dei requisisti di sicurezza per la circolazione, la silenziosità e la limitazione delle immissioni inquinanti, dei veicoli a motore.
REVISIONE ANNUALE
Sono soggette a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
- autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- autoambulanze (ad esclusione di quelle appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate che vi provvedono direttamente ai sensi dell'art. 138 C.d.S),
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 C.d.S.
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere revisionati anche presso officine autorizzate.
REVISIONE PERIODICA
Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:
- autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi m.c.p.c. non superiore a 3.500 kg;
- quadricicli a motore;
- autovetture;
- autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg;
Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dal quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente alla prima revisione ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione,
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.
REVISIONE DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI
Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli:
- ciclomotori;
- quadricicli leggeri;
- motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
- motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
- motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
- motocarri;
- mototrattori;
- motoveicoli per trasporti specifici;
- motoveicoli per uso speciale;
sono sottoposti a revisione periodica a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. o del certificato di circolazione (prima revisione);successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione,
Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà circolare nel solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l'operazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.