Modalità per il ricorso al Prefetto

COME FARE RICORSO

Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Padova, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale.

Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi:

  • con raccomandata a.r., o consegnando direttamente, al Comando Polizia Municipale, via Gozzi, 32 - 35131 Padova;
  • con raccomandata a.r. alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, piazza Antenore - 35121 Padova.

COSA SCRIVERE NEL RICORSO

Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.

COSA FA IL PREFETTO

Pervenuto il ricorso, il Comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.

Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:

  1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Reparto Polizia Procedure Sanzionatorie, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
  2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza.

Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.

L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero).

Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.

IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO

Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

A chi rivolgersi:

Servizio Attività Centralizzate e Amministrative
Reparto Procedure Sanzionatorie
Via Gozzi n. 32, Padova
Telefono: 0492010044
E-mail: contravvenzioni@comune.padova.it
PEC: contravvenzioni@pec.comune.padova.it
 Call Center Telefono: 0492010044
da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle ore 18
 
Responsabile del Reparto
Comm. PO dott.ssa Monica Cotar
E-mail: cotarm@comune.padova.it
 
 Ricevimento Pubblico
martedì 9:00-12:00 giovedì 9:00-14:00

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